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Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano
I certificati bianchi, o titoli di efficienza energetica (TEE) sono incentivi per favorire interventi di efficientamento energetico.
Niente più scuse, se non di carattere esclusivamente tecnico, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, per gli interventi di efficientamento energetico e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Un po’ scherzosamente, possono essere così riassunte le novità derivanti dall’innalzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, previsti dal Decreto Rilancio approvato dal Governo lo scorso maggio per favorire la ripartenza dell’economia nazionale dopo l’emergenza Coronavirus. Più precisamente, il decreto prevede una detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione in 5 rate annuali di pari importo, oppure con la trasformazione dello stesso in credito d’imposta o in uno sconto immediato per l’importo corrispondente alla detrazione.
L’Ecobonus, lo ricordiamo, non nasce certo con il Decreto Rilancio: già da alcuni anni erano previste detrazioni del 65% (per gli interventi di riqualificazione energetica) e del 50% (ad esempio, per le spese sostenute per la realizzazione di impianti fotovoltaici), con fruizione decennale. Anzi, per lunghi anni, dalla fine del Conto Energia al recente varo del Decreto FER 1, queste detrazioni sono state l’unico strumento di incentivazione a sostegno della costruzione di impianti fotovoltaici.
Il problema, naturalmente, è che, nonostante questo sgravio, gli interessati erano costretti ad anticipare di tasca propria le spese sostenute, fattore che naturalmente ha ristretto la base dei beneficiari. Oggi invece, soprattutto con la possibilità di godere di un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore, gli interventi per il fotovoltaico e l’efficientamento energetico diventano davvero alla portata di chiunque.
Gli interventi, però, devono essere fatti a regola d’arte: per beneficiare della detrazione al 110%, occorre assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Ovviamente esistono anche dei limiti di spesa ammissibili: in particolare, per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il massimale di spesa previsto è di 48mila euro e, comunque nel limite di spesa, di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Molto significativo è il fatto che la detrazione spetti anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, con un massimale di spesa, anche in questo caso, di 48.000 euro. I sistemi di accumulo, infatti, sono la componente tecnologica fondamentale per rimediare alla naturale intermittenza di una fonte come il fotovoltaico. Non meno importante è che la detrazione spetti anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con un massimale di spesa di 3.000 euro. Infatti, la diffusione dell’auto elettrica è stata sinora frenata anche dalla limitata diffusione dell’infrastruttura di ricarica pubblica, che spinge le persone a scegliere ancora le vetture con un’alimentazione “tradizionale”. Tra i vari interventi di riqualificazione energetica ammessi, c’è anche l’installazione dei piccoli impianti di cogenerazione, i cosiddetti microcogeneratori.
Importante è comprendere chi sono i soggetti che potranno accedere al Super Bonus del 110%. Il decreto Rilancio è piuttosto chiaro:
1) i condomìni
2) le persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (ma non su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale)
3) gli IACP – Istituti Autonomi Case Popolari ed Enti con le stesse finalità sociali, con i requisiti in materia di “in house providing”, sugli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica
4) le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci
Al contrario, non possono godere della detrazione maggiorata (ma devono invece accontentarsi delle “normali” detrazioni del 50 e del 65%):
1) le persone fisiche esercenti arti e professioni
2) i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), con riferimento agli immobili «strumentali»
3) le associazioni tra professionisti
4) gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Secondo una stima dell’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, il Superbonus al 110% avrà un impatto notevole sul settore delle costruzioni, con ricadute complessive per l’economia italiana pari a circa 21 miliardi di euro. I vantaggi, d’altra parte appaiono evidenti: l’Ecobonus così potenziato è in grado di fornire un contributo importante alla decarbonizzazione e alla generazione diffusa di energia da fonti rinnovabili. Mettendo i privati nella possibilità di sostenere minori costi per l’energia, grazie all’autoconsumo e al risparmio energetico conseguito.
Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del Decreto Rilancio (16 luglio 2020) viene finalmente dato il via libera all ecobonus del 110% che ora attende solo i due provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.
Quali sono, in sintesi, le ultime novità dell’ecobonus 110%:
Il superbonus sarà applicato anche alle seconde case, fatta eccezione per ville, castelli, dimore storiche o edifici di lusso. Il bonus sarà valido anche per chi deciderà di demolire e ricostruire da zero. Gli incentivi saranno accessibili anche da parte di onlus, associazioni senza scopo di lucro e immobili del terzo settore.
Il requisito fondamentale resta quello del salto di almeno due classi energetiche attraverso una serie di misure e interventi di efficientamento energetico degli edifici che riguardano ad esempio l’installazione di un impianto solare fotovoltaico, il cappotto termico o l’installazione di un impianto di climatizzazione. Ma puàò riguardare anche interventi secondari, come l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi definiti principali, quali la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione dell’ecobonus al 110% riguarda sia interventi di efficientamento energetico sia interventi per la sicurezza strutturale verso possibili terremoti.
Sembra intanto che sia confermato che il superbonus possa essere applicato anche alle seconde case (tranne edifici di lusso, ville e castelli), villette a schiera con uno o più accessi autonomi dall’esterno, e per chi deciderà di demolire e costruire ex novo.
Gli incentivi riguardano le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da IACP ovvero Istituto Autonomo Case Popolari ).
La detrazione è suddivisa in 5 tranche di pari importo da ricevere nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Si può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta di pari importo oppure cederlo ad altri soggetti, come banche e intermediari finanziari.
In alternativa, si può chiedere di avere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
Il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti.
In merito, manca però ancora il provvedimento attuativo che spiegherà esattamente come avverrà questo passaggio di cessione del credito o sconto in fattura.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della normativa vengono emanati due provvedimenti attuatici:
– quello particolarmente importante dell’Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito;
– il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
– quello del Ministero dello Sviluppo Economico con le modalità operative di trasmissione le asseverazioni all’ENEA e sulla congruità delle spese sostenute.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una serie di informazioni utili e una guida in pdf.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo su modulistica e modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che possono richiedere il superbonus 110%.
L’asseverazione è un documento rilasciato da un professionista o società specializzata che certifica il possesso di determinati requisiti. Nel Decreto vengono evidenziati alcuni aspetti essenziali, quali:
Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, e allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento, e copia del documento di riconoscimento.
Le asseverazioni sono stati divise in due casi:
Con questo provvedimento viene inoltre pubblicata la modulistica per la trasmissione dell’asseverazione agli enti competenti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre 2020 sono finalmente entrati in vigore il Decreto Requisiti e il Decreto Asseverazioni che regolamentano l’accesso alle detrazioni fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus.
Stando al Documento programmatico di bilancio inviato all’UE, l’ecobonus e il bonus edilizia saranno prorogati di un anno, al 31 dicembre 2021. Non viene però citato, nella legge di bilancio, il superbonus 110 che quindi, allo stato attuale di fatto, riguarda le spese documentate sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
In questo momento non ci sono certezze sulla possibilità di una proroga al contrario di quanto si era paventato nei mesi passati, ovvero di vedere il superbonus esteso di almeno tre anni
Stando alle dichiarazioni del Governo, i fondi per gli anni successivi arriveranno con il Recovery Fund…. ma intanto la confusione regna sovrana e molte associazioni di settore si stanno scagliando contro questa decisione. Questo superbonus 110 rischia quindi di essere qualcosa di molto difficile (per via delle implicazioni burocratiche, delle responsabilità anche penali riguardanti i soggetti ecc.) e ristretto a pochi (si parla in totale di un valore stanziato di 3 mld di euro in tutto).
Con la Legge di Bilancio approvata il 30 dicembre 2020 è stata approvata la proroga della detrazione ecobonus 110 fino a giugno 2022 e fino a fine 2022 per i lavori avviati e arrivati al 60% entro giugno 2022.
Ora si attende di capire se il Recovery Plan e il PNRR – piano nazionale di ripresa e resilienza approveranno un’ulteriore proroga delle detrazioni sulla ristrutturazione e riqualificazione edilizia al 2023
Scopri di più su altri incentivi all’efficienza energetica. Leggi l’approfondimento sul Conto Termico.