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Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano

Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano

Cosa sono i Certificati bianchi

I Certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando specifici interventi di efficientamento.

Costituiscono uno dei meccanismi per incentivare progetti di efficienza energetica, insieme a detrazioni fiscali e conto termico; dei tre però è quello di più vecchia data. L’Italia è il primo Paese al mondo ad avere applicato questo meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali, sottolinea ENEA, Agenzia Nazionale per l’Efficienza energetica.

Sono nati come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), termine divenuto oggi sinonimo e che compare nei Decreti Ministeriali (D.M.) 24 aprile 2001, modificati e aggiornati rispettivamente da altrettanti decreti del 2004 e 2007.

Lo schema dei certificati bianchi copre tutti i settori, dal residenziale all’industria, compresi agricoltura, terziario, e pubblica amministrazione e quasi tutti gli interventi di efficienza energetica negli usi finali, andando dal cogeneratore all’illuminazione, dall’involucro edilizio ai processi industriali.

Oltre a essere i più longevi, sono stati anche quelli più redditizi in termini di efficienza: dal 2005, anno in cui è ufficialmente stato avviato, al 2017 ha permesso un risparmio energetico di circa 26 milioni Mtep. Va segnalato che, stando all’ultimo Rapporto annuale 2018 del GSE, sono stati riconosciuti più di 3,8 milioni di TEE, pari a circa 1,36 Mtep di risparmi energetici ottenuti, registrando una riduzione del 34% dei titoli riconosciuti dallo stesso gestore rispetto al 2017.

Come funzionano i Titoli di Efficienza Energetica

Il meccanismo dei TEE, che sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti specificati per legge, è caratterizzato come un regime obbligatorio di risparmio energetico per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50mila clienti. Questi devono raggiungere determinati obiettivi in termini di certificati bianchi ottenuti, promuovendo progetti di efficienza energetica, realizzati direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti; oppure acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo (altri distributori, ESCO – Energy Service COmpany certificate o utenti finali pubblici o privati, il cui sistema di gestione dell’energia sia certificato ISO:50001, che hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – certificato).

I risultati da raggiungere sono elencati dallo stesso GSE in 7,14 Mtep per il 2017; 8,32 Mtep per il 2018; 9,71 Mtep per il 2019; 11,19 Mtep per il 2020.

Gli obiettivi includono gli interventi associati al rilascio dei Certificati Bianchi, energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), gli interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M.106 del 20/05/2015.

Il GSE specifica che per ogni tonnellata equivalente di petrolio (tep) di risparmio ottenuto grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipo di progetto, la cui durata può essere triennale, ma può arrivare a essere decennale. Tutti i soggetti scambiano i titoli sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso transazioni bilaterali.

Gli interventi che permettono di ottenere i TEE sono riconducibili a quattro tipi fondamentali, a seconda dei risparmi ottenuti in termini di: energia elettrica; gas naturale; altri combustibili nel settore dei trasporti; altri combustibili in altri settori.

Si è detto che i Certificati bianchi sono uno dei tre meccanismi incentivanti di energy efficiency; va segnalato anche come non sono cumulabili con altri tipi di incentivi statali richiesti per lo stesso progetto. Quest’ultimo può riguardare l’installazione di impianti di produzione di energia termica o di generatori di aria calda; l’installazione di motori termici, ma anche l’acquisto di flotte di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno, come pure a gas naturale, GNL, GPL. Nel settore civile può prevedere interventi di isolamento termico, l’installazione di caldaie e generatori di aria calda o il retrofit e realizzazione di edifici NZEB.

Lo stesso GSE specifica che per ogni tipo di intervento

la normativa definisce la vita utile ovvero il numero di anni per i quali è possibile richiedere i TEE sulla base del risparmio misurato nel periodo di riferimento”.

Scarica la GUIDA con le 5 cose da sapere per ottenere i certificati bianchi e le prove di calcolo.

Qual è il valore dei certificati bianchi?

Ogni titolo ha un determinato valore: per anni è stato 100-110 euro/tep, mentre nel 2018 (ultimo ufficialmente registrato, secondo specifico rapporto GSE) il prezzo medio sul mercato organizzato ha registrato un +14% superando i 303 euro/tep, avendo oscillato tra i 450 euro/tep di febbraio all’avvio del nuovo anno d’obbligo a 260 euro/tep.

Le fluttuazioni di prezzo hanno risentito di molte dinamiche che rientrano anche – sottolinea il GSE – in un quadro normativo e regolatorio in evoluzione, che comprende le modifiche degli obiettivi nazionali del Mise di risparmio energetico 2017-2020 e da quanto disposto da ARERA con la deliberazione 487/2018/R/efr, mediante cui ha aggiornato i criteri per determinare il contributo tariffario riconosciuto ai distributori, legandone la sua definizione anche ai prezzi registrati nella contrattazione bilaterale e fissandone un limite superiore pari a 250 euro/tep.

Come accedere ai certificati bianchi: procedure e meccanismi
Come accedere ai certificati bianchi: procedure e meccanismi

Certificati bianchi: gli enti coinvolti e i ruoli

Sono vari gli attori in gioco nel meccanismo dei TEE: si parte dal Ministero dello Sviluppo Economico che, insieme al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare svolgono il compito di fissare gli obiettivi di risparmio annuo e di definire ed aggiornare il quadro normativo di riferimento, provvedendo alla definizione e aggiornamento delle Linee Guida. ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ha il compito di definire le modalità operative per la regolamentazione del meccanismo, comunicando ai Ministeri competenti e al GSE la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita sul territorio nazionale dai soggetti obbligati, le rispettive quote d’obbligo ed applica le sanzioni.

Il GME – Gestore dei Mercati Energetici è responsabile dell’organizzazione e della gestione del mercato dei titoli di efficienza energetica.

Altre parti importanti sono ENEA e RSE, ovvero l’Agenzia nazionale per l’Efficienza Energetica e Ricerca di Sistema Elettrico: entrambi si occupano di fornire supporto tecnico al GSE per lo svolgimento della valutazione tecnico-economica dei risparmi dei progetti.

Al Gestore del Servizio Energetico va la responsabilità dell’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica. Si tratta dell’ente cui spettano diverse incombenze: valuta e certifica i risparmi energetici conseguiti attraverso i progetti realizzati, avvalendosi della collaborazione di ENEA e RSE, e ha facoltà di aggiornare la tabella degli interventi ammissibili e dell’elenco dei Progetti Standardizzati. Inoltre, controlla gli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali o ispezioni e sopralluoghi sul posto, trasmettendo poi al GME una relazione sull’attività svolta e sui progetti realizzati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente, alla Conferenza Unificata, e all’ARERA.

GSE si occupa anche di verificare il livello di conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti obbligati e, sempre in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone ai due ministeri una guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi.

Cogenerazione ad Alto Rendimento e Certificati bianchi

Possono beneficiare dei Titoli di Efficienza Energetica anche le soluzioni CAR – Cogenerazione ad alto rendimento. Si tratta d’impianti per la produzione combinata e simultanea, di energia elettrica (e/o meccanica) e termica, capaci di garantire un sensibile risparmio di energia rispetto a produzioni separate di elettricità e di calore. È diffusa soprattutto in settori industriali a elevato consumo di energia termica e nel settore dei servizi annessi a reti di teleriscaldamento urbano.

Rispetto alle modalità separate di elettricità e calore, come specificato dalla Direttiva europea 2004/8/CE, il valore di risparmio di energia primaria conseguito dalla CAR deve essere almeno del 10%, o comunque di valore positivo nel caso di unità di piccola cogenerazione (con potenza inferiore a 1 MWe) o di micro-cogenerazione (con una potenza inferiore a 50 kWe).

La Direttiva europea, che ha posto l’obbligo agli Stati membri di incentivare la cogenerazione attraverso regimi di sostegno dedicati, è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 20/2007 poi integrato dal Decreto interministeriale 4 agosto 2011 e precisato dal decreto ministeriale del 5 settembre 2011.

Quest’ultimo definisce il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, recependo il riconoscimento alla CAR di accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il decreto è un vero e proprio spartiacque: prima della sua attuazione, la CAR ha goduto esclusivamente dell’opportunità dei Titoli di Efficienza Energetica tradizionali e i beneficiari potevano essere coloro che appartenevano alle categorie di “soggetti obbligati” e “soggetti volontari”. Una volta entrato in vigore, alla cogenerazione ad alto rendimento sono stati attribuiti Certificati Bianchi CAR, del tutto analoghi ai precedenti, ma con qualche specifica peculiarità.

Quali siano le unità di cogenerazione riconosciute a consuntivo lo specifica il GSE (Gestore Servizi Energetici), suddividendole tra quelle entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007, per un periodo di 10 anni, e quelle con analoghe caratteristiche temporali, ma abbinate a una rete di teleriscaldamento, per un periodo di 15 anni sempre a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo all’entrata in esercizio.

Lo stesso GSE specifica inoltre che possono accedervi anche le unità entrate in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 6 marzo 2007, per un periodo di cinque anni, a decorrere dall’entrata in vigore del D.M. 05/09/2011 “se riconosciute di cogenerazione ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio”.

Per queste unità, prosegue il Gestore, il numero di Certificati Bianchi emessi

“è pari al 30% di quello previsto per le altre due tipologie. Annualmente è facoltà dell’operatore scegliere se richiedere il rilascio dei CB spettanti sul proprio conto proprietà presso il registro titoli (TEE) del GME o il ritiro degli stessi da parte del GSE. Il prezzo di ritiro dei Certificati Bianchi sarà pari a quello vigente alla data di entrata in esercizio dell’unità (o alla data di entrata in vigore del D.M. 05/09/2011 nel caso di unità già in esercizio)”.

Ci sono diversi benefici riconosciuti per legge alla Cogenerazione ad Alto Rendimento. Per esempio, godono di precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da cogenerazione rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali; contano su agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano usato per fare cogenerazione.

Tra l’altro, possono accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti CAR con potenza nominale fino a 200 kW; possono anche contare su condizioni tecnico-economiche semplificate per essere connessi alla rete elettrica, oltre a ottenere le agevolazioni tariffarie per impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Il ruolo del GSE è fondamentale in quanto ogni anno provvede al riconoscimento a consuntivo del funzionamento della cogenerazione AR e, per le unità richiedenti, riconosce successivamente il numero di certificati bianchi cui hanno diritto.

Il Gestore, inoltre, si occupa di esaminare richieste di valutazione preliminare per unità non ancora in esercizio, ma che puntano poi ad accedere al meccanismo dei Titoli di Efficienza energetica. Nel caso il progetto non sia a norma, indica le carenze rilevate e le modifiche da apportare. Provvede anche alle attività di verifica e controllo sugli impianti incentivati comunicando al MISE e al produttore l’esito finale delle ispezioni.

La società ha pubblicato un manuale per guidare nella compilazione chi volesse accedere ai TEE, fornendo anche indicazioni sull’invio delle richieste e tutte le informazioni specifiche.

Segnaliamo solo che il testo prevede informazioni che spiegano, a partire dalla fase preliminare di accesso all’applicativo, come inserire i dati dell’operatore, degli impianti a esso associati, delle unità che compongono l’impianto. Inoltre chiarisce come compilare e inviare le richieste riguardanti le unità inserite.

CAR per la PA – Le unità di cogenerazione riguardano anche l’ambito della Pubblica amministrazione, che può anch’essa beneficiare dei Certificati bianchi, installando impianti di cogenerazione in edifici pubblici quali scuole e università, ospedali, centri sportivi e sedi comunali.

Le reti di teleriscaldamento, sfruttando il calore prodotto a temperatura relativamente bassa, sono particolarmente interessanti per i Comuni, specie quelli ubicati nelle aree più fredde.

Molti Comuni che si stanno dotando di unità di cogenerazione abbinate a reti di teleriscaldamento, specifica sempre il GSE, possono contare, in caso di realizzazione di nuove reti, su un periodo di incentivo maggiorato. Non solo:

“Le unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 31/12/2010 sono premiate con i Certificati Bianchi qualora siano riconosciute come “nuove unità di cogenerazione” o come “rifacimenti” di unità esistenti oppure quali CAR ai sensi del DM 4 agosto 2011 per ogni anno di accesso agli incentivi”.

L’accesso al meccanismo di sostegno può essere richiesto dal proprietario dell’unità di cogenerazione o dall’esercente.

TEE e altri incentivi: differenze ed eventuali cumulabilità

Per comprendere le differenze tra i Certificati Bianchi e le altre forme di incentivazione all’efficienza energetica è bene illustrare quali siano le altre misure e a chi si riferiscono.

Conto Termico – è una misura nata per incentivare interventi finalizzati a incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Ne possono beneficiare imprese e privati come le Pubbliche Amministrazioni: sono previsti fondi totali per 900 milioni di euro, 700 milioni per i primi e 200 milioni per le PA.

Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000 euro, pagati in circa due mesi dalla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda l’accesso ai meccanismi incentivanti, ci sono due modi: o tramite accesso diretto o tramite prenotazione. Nel primo caso, specifica il Gestore dei Servizi Energetici, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori, segnalando inoltre che è previsto un iter semplificato per installare apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq)

“nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE”.

L’accesso tramite prenotazione prevede che, per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, si può prenotare l’incentivo prima ancora che sia realizzato l’intervento. Per farlo, le amministrazioni pubbliche possono presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE determinati documenti, specificati dallo stesso Gestore.

Che cosa è possibile incentivare col Conto Termico? Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, interventi per la coibentazione, infissi, caldaie a condensazione, sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento, sistemi di building automation. Rientrano tra gli interventi anche quelli mirati a trasformare un edificio esistente in edificio NZEB. Gli interventi incentivabili comuni a PA, a imprese e a privati sono quelli riguardanti: pompe di calore; caldaie e stufe a biomasse; solare termico; scalda acqua a pompa di calore; impianti ibridi a pompa di calore.

Il Conto Termico è particolarmente rivolto alle pubbliche amministrazioni, considerando che non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che per loro “risulta complesso l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi”, rileva il decreto interministeriale 16 febbraio 2016. Scarica la guida sul Conto Termico

Detrazioni fiscali – Si tratta di agevolazioni fiscali riguardanti interventi di riqualificazione energetica (conosciuti anche come ecobonus) o di ristrutturazione edilizia. In quest’ultimo caso consiste in una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, che però – segnala Agenzia delle Entrate in un’apposita guida – è stata alzata fino al 50% e con un limite massimo di spesa di 96mila euro fino al 31 dicembre 2019, per le spese sostenute a quella data e a decorrere fino al 26 giugno 2012.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno.

Ammissibili alla detrazione sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. nel caso di parti comuni di edifici residenziali rientrano anche opere di manutenzione ordinaria quali, a esempio: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

Tanto quanto gli interventi di riqualificazione energetica, anche per quelli di ristrutturazione vale l’obbligo di di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati. Esso è motivato dalla volontà di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli specifici interventi.

Per quanto riguarda invece la riqualificazione energetica, l’agevolazione consiste in una detrazione da Irpef o da Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Dal primo gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di opere, specificate sempre dall’Agenzia delle Entrate.

La stessa riporta che per gli interventi condominiali la soglia di detrazione è più elevata in alcuni casi: del 70% o del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.

“Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”.

Inoltre precisa ulteriori agevolazioni prescritte relativamente a interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Si tratta di lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico e, insieme, alla riqualificazione energetica, per cui sono previsti bonus fiscali all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e, addirittura, all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Queste misure non sono cumulabili con i Certificati bianchi.

Detrazioni cumulabili e non con i TEE – Lo stesso GSE ha specificato a questo riguardo che i Certificati Bianchi non sono cumulabili, oltre che con le detrazioni fiscali, anche con:

  • i finanziamenti statali concessi in conto capitale; con il credito di imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature;
  • i “POI Energia” (Programmi operativi interregionali) e i PON (Programmi operativi nazionali).

In linea di massima, il divieto di cumulo è previsto con altri incentivi statali.

Sono invece cumulabili con:

  • gli incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi mirati all’efficienza energetico;
  • le agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica;
  • il superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016; l’iperammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017; l’iper e superammortamento 2018;
  • finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare e modificato dalla Legge di Bilancio 2018.

Il GSE specifica, infine, che:

“nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il superammortamento o l’iperammortamento, ovvero ad altre forme di detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l’intervento di efficienza energetica.”

Guida operativa sui certificati bianchi

Il meccanismo dei Certificati bianchi, come abbiamo scritto, prevede che i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50mila clienti raggiunga determinati obiettivi in termini di certificati bianchi ottenuti, promuovendo progetti di efficienza energetica.

Per individuare, definire, presentare questi progetti il GSE ha redatto una guida operativa, in collaborazione con ENEA e RSE. Essa riporta le informazioni utili per predisporre e presentare richieste di accesso agli incentivi. Non solo: come specifica il Ministero dello Sviluppo economico, segnala le indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico che derivano dall’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Inoltre, comprende una tabella con le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.

Oltre a queste informazioni utili, la guida riporta una descrizione delle migliori tecnologie disponibili delle potenzialità di risparmio energetico ed economico derivanti dalla loro applicazione. Comprende anche un elenco, non esaustivo, degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti come specificato per legge (art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e seguenti).

Struttura della guida e settori trattati

Introdotta nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 e approvata con Decreto Direttoriale 30 aprile 2019, la guida è strutturata in tre parti:

  • la prima che fornisce chiarimenti e supporto per presentare i progetti;
  • la seconda che è composta da sei allegati riguardanti i settori produttivi e tecnologie, in modo da individuare interventi di efficienza energetica per ogni settore, i consumi di base, le variabili che caratterizzano il consumo energetico e le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare;
  • la terza parte, invece, riguarda gli interventi di efficienza energetica non ammissibili.

La prima parte è organizzata in due sezioni: una, in cui si chiariscono chi siano i soggetti e i progetti ammissibili ad accedere al meccanismo, oltre ai metodi di valutazione dei risparmi e degli stessi progetti; l’altra dove sono riportate le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del progetto a consuntivo e standardizzato.

La seconda parte dà notizia dei già citati allegati, che forniscono indicazioni per individuare: gli interventi di efficienza energetica che si possono realizzare in ogni settore e riconducibili alle tipologie di intervento elencate nello specifico decreto; i consumi di baseline, ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti. Nella stessa parte sono elencate le variabili in grado di influenzare il consumo energetico del progetto da realizzare. Infine riporta le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare.

Per tutti i termini specifici sono presenti le relative definizioni.

Riguardo ai settori trattati, essi sono sei. I primi quattro riguardano il processo produttivo: della ceramica; del vetro; delle materie plastiche; della carta. Il quinto concerne le tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera; il sesto il servizio idrico integrato.

Interventi non ammissibili ai certificati bianchi

La terza e ultima parte illustra un elenco non esaustivo degli interventi che non possono essere ammessi. Sono quelli che non rispettano i requisiti espressi dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 modificato e aggiornato dal D.M. 10 maggio 2018. Sono:

“i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente piu’ efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.”

In merito a quelli riportati dalla guida operativi, riguardano gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia termica, compresi i generatori di aria calda e la sostituzione di bruciatori. Per quanto riguarda i gruppi frigo e pompe di calore, compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione, gli interventi non ammissibili sono quelli legati alla sostituzione della tipologia di fluido refrigerante o alla sostituzione di scambiatori;

Rientrano nell’elenco anche gli interventi per la installazione o sostituzione di sistemi free cooling tranne quelli indiretti ad acqua di falda e diretti ad aria adiabatici.

Non sono ammessi neppure l’installazione o sostituzione di inverter, l’adozione di tecniche di “pinpointing” di tipo acustico e non acustico per la localizzazione delle perdite idriche e, infine, l’installazione o sostituzione di gruppi di continuità (UPS).

Il ruolo delle ESCo per ottenere i TEE

Le ESCo (Energy Service Company), sono previste dai decreti che regolano il meccanismo dei certificati bianchi, in qualità di società accreditate a presentare progetti di efficienza energetica e ad attivare l’istruttoria per richiedere i contributi economici previsti dalla stessa regolamentazione dei Certificati Bianchi.

L’obiettivo del legislatore era ridurre i punti d’interfaccia tra proponenti e organismi di regolamentazione-gestione del sistema incentivante, individuando come riferimento, oltre ai distributori di energia, anche società di servizi energetici caratterizzate da uno specifico livello di organizzazione. Di fatto, la nascita delle ESCo è stato uno degli elementi di successo più significativi del meccanismo dei certificati bianchi.

Certificati bianchi, norme che regolano il ruolo delle ESCo nello schema

Secondo quanto definisce il decreto 11 gennaio 2017, modificato dal decreto 10 maggio 2018, i progetti e i relativi interventi di efficienza energetica presentati per ottenere il contributo economico relativo ai TEE, possono essere eseguiti mediante azioni dei distributori di energia, oppure anche da soggetti, pubblici o privati, in possesso di una certificazione riconosciuta ai sensi della norma UNI CEI 11352. Essa definisce le caratteristiche cui devono rispondere le società di servizi energetici abilitate alla presentazione dei progetti al GSE.

Certificati bianchi progetti
Il meccanismo di accesso ai TEE prevede di realizzare progetti dedicati ai certificati bianchi

La complessità dell’iter

Molte aziende che decidono di attivarsi per la richiesta del contributo economico relativo ai TEE spesso hanno caratteristiche tali da poterlo fare anche in modo autonomo e non necessariamente attraverso una ESCo. Le modifiche introdotte dal decreto 10 maggio 2018 richiedono, infatti, che l’organizzazione abbia nominato un esperto in gestione dell’energia, certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339, oppure che sia in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato ai sensi della norma ISO 50001.

Nonostante ciò, il più delle volte le aziende preferiscono appoggiarsi a una ESCo, poiché l’iter di presentazione di questi progetti è molto complesso. Per i progetti a consuntivo è prevista, infatti, l’implementazione di programmi di misura molto rigorosi e gli energy manager delle aziende richiedenti, per quanto competenti e preparati, spesso decidono di non intraprendere in autonomia questo percorso, anche perché si tratta di pochi progetti presentati occasionalmente.

(Contenuti a cura di Claudio Palmieri, Energy Manager Gruppo Hera)

ESCo e Certificati bianchi: compiti, vantaggi e interventi

Definito che l’Energy Service Company è una società attiva nel campo dell’efficienza energetica, vale la pena allora specificare quali altri ruoli gravitino intorno ai Certificati bianchi, quale apporto e sia in grado di assicurare e quali altri meccanismi possa gestire.

ESCo, EGE, Energy Manager: i rispettivi ruoli in relazione ai TEE

L’Energy Manager, lo ricordiamo, è una figura che ha il compito di adempiere agli obblighi che hanno le imprese ai sensi della legge 10/91. Anche se l’impresa ha l’obbligo di nominare l’Energy Manager, ciò non è sufficiente a presentare direttamente i progetti relativi all’ottenimento dei Certificati bianchi. Per effettuare queste attività è necessario l’EGE – Esperto di Gestione Energetica: si tratta di una figura certificata ai sensi della norma UNI CEI 11339. In alternativa viene chiesto all’impresa di essere certificata ai sensi della norma ISO 50001.

L’apporto di una ESCo e i vantaggi

La competenza trasversale a svariate tecnologie, almeno per le ESCo che hanno maturato un ruolo più neutrale rispetto alla loro fornitura, è certamente un vantaggio. Negli ultimi anni le Energy Service Company italiane si sono positivamente evolute e la loro recente acquisizione, da parte di grandi gruppi industriali, le hanno rese più solide e più capitalizzate, rafforzando quel ruolo trasversale e di neutralità rispetto a singoli prodotti, che allo stato attuale permette alle imprese di poter individuare più facilmente le opportunità di ridurre i consumi energetici, attraverso le soluzioni più indicate per il proprio processo produttivo. Non era così in passato, agli albori del meccanismo dei TEE, quando le società di servizi energetici spesso erano anche fornitrici d’impianti di cogenerazione, caldaie o impianti di refrigerazione, spesso focalizzati anche su una sola tecnologia. Di conseguenza, il focus era troppo centrato su queste apparecchiature.

Il Finanziamento tramite terzi: quando una ESCo può utilizzarlo

Le ESCo sono società che offrono servizi energetici e che eseguono la progettazione e la realizzazione di interventi nei settore industriale, civile e del terziario, fornendo le tecnologie necessarie. A volte ciò avviene anche con forma contrattuale Energy Performance Contract (EPC), ovvero con la possibilità – ma non l’obbligo – di effettuare l’investimento in vece del cliente finale, prevedendo sempre una garanzia sul risultato di saving energetico ottenuto. Di fatto, le società di servizi energetici possono proporre ai propri clienti la fornitura di tecnologie per l’efficienza energetica, la cogenerazione o le fonti rinnovabili e supportare la propria offerta proponendosi nell’investimento al posto del cliente. L’investimento viene poi recuperato attraverso un canone annuale definito a livello contrattuale, così da essere ripagato con il saving energetico generato, trattenendo, completamente o in parte, gli incentivi economici. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, le aspettative attuali sullo sviluppo in vasta scala di queste formule di EPC sono alte. Fare efficienza energetica, in particolare nel settore industriale, è molto complesso: nell’industria, a differenza degli altri comparti, esiste una serie di barriere aggiuntive. Esse devono essere individuate e superate singolarmente, attraverso un approccio differenziato, flessibile e caratterizzato da un alto livello di professionalità. Spesso la mancanza di budget non rappresenta il principale ostacolo, poiché gli interventi che l’imprenditore dovrebbe realizzare per conseguire il risparmio energetico quasi sempre incidono limitatamente sui consumi generali di stabilimento e, di conseguenza, sulla riduzione dei costi operativi. I risparmi importanti sono, infatti, in valore assoluto. Inoltre, poiché gli interventi interagiscono con la produzione, sono anche percepiti come un possibile ostacolo alla sua continuità. Generalmente gli interventi di energy efficiency vengono posposti ad altre priorità, perché si privilegia l’allocazione di risorse economiche su iniziative necessarie al processo produttivo e agli adempimenti normativi, come il rinnovo delle linee di produzione o la sostituzione di apparecchiature a fine vita, che possono avere come effetto inerziale anche una riduzione dei consumi energetici. Per questo motivo le soglie di redditività richieste dagli imprenditori per intraprendere l’investimento sono spesso molto più elevate rispetto a quelle accettate per le attività “core”, ma sono anche molto più alte rispetto a quanto percepito dai decisori politici che lavorano sulle policy di sostegno. La scommessa è creare le condizioni affinché gli imprenditori trovino conveniente investire in interventi il cui obiettivo principale sia proprio il conseguimento di un incremento dell’efficienza energetica. Per fare ciò occorre rendere l’intervento sufficientemente redditizio per consentire il superamento delle soglie ritenute accettabili per le imprese, per gli investimenti non strategici. L’incentivo economico in questi casi svolge il ruolo determinante di “attrattore di competenze e di tempo”, veicolando sull’obiettivo un’ampia gamma di esperti e risorse economiche aggiuntive, indispensabili a creare le condizioni di fiducia necessaria all’attivazione degli investimenti. Quando l’imprenditore si rende conto che la reddittività dell’intervento è reale e supera i parametri di accettabilità che si era prefissato, di solito preferisce investire direttamente con capitale proprio. Se, invece, l’intervento risulta essere incerto sulla redditività o efficacia in termini di risparmio energetico generato, l’imprenditore resta titubante nel vincolarsi a forme contrattuali, comunque complesse, come le forme di finanziamento tramite terzi.

(Contributo realizzato in collaborazione con Claudio Palmieri, Energy Manager Gruppo Hera)

Certificati bianchi per il fotovoltaico: è ancora possibile ottenerli nel 2020?

Né la Legge di Bilancio 2020, né il recente Decreto Crescita hanno modificato la situazione relativamente alla possibilità di ottenere i Certificati Bianchi attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. I Certificati Bianchi restano, dunque, uno strumento destinato a supportare prioritariamente gli interventi di efficientamento energetico.

Rimane, comunque, fermo il fatto che, con il Decreto 11 Gennaio 2017, non sono più previsti i Titoli di Efficienza Energetica per incentivare impianti fotovoltaici di piccola taglia, ovvero di potenza inferiore ai 20 kW.

A spiegarlo è lo stesso Gestore dei Servizi Energetici in un resoconto della riunione con Italia Solare nell’agosto dello stesso anno del decreto in cui segnala:

“In merito alla richiesta di riconsiderare, nel nuovo meccanismo dei TEE, progetti di realizzazione di impianti FTV (fotovoltaici – nda), il GSE ha rappresentato che, nel 2016, sono stati realizzati circa 40.000 impianti fotovoltaici (corrispondenti a ca. 300 MW di potenza installata), prevalentemente di piccola taglia ed aderenti al meccanismo dello scambio sul posto. Alcuni di questi impianti sono stati verosimilmente incentivati grazie alle detrazioni fiscali e solo una piccola percentuale, corrispondente a ca.10 MW, ha fatto richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, mostrando come lo strumento dei Titoli non sia risultato essere il più adatto per la promozione del settore FTV”.

Resta possibile, anche per il 2020, accedere ad altre forme incentivanti, in primis le detrazioni fiscali, tra cui detrazioni Irpef del 50% applicata su una spesa massima di 96mila euro per le ristrutturazioni edilizie.

Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti e risparmi certificati nel 2019

Secondo il Rapporto annuale Certificati Bianchi 2019, a cura del GSE – Gestore Servizi Energetici, i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rilasciati nel 2019, ai sensi del DM 28 dicembre 2012 e del DM 11 gennaio 2017, dal GSE – sono, complessivamente, 2.907.695, registrando una flessione di circa il 24% dei titoli riconosciuti nel 2018.

Il volume del TEE riconosciuti relativamente ai nuovi progetti, vale a dire alle nuove Richieste di Certificazioni dei Risparmi per le quali non erano stati riconosciuti titoli negli anni precedenti, è pari a 76.217 TEE.

In particolare, per i nuovi progetti (Prime Richieste a Consuntivo) RC, sono stati rilasciati 1.306 TEE; per le Rendicontazioni Consuntivo (RCV-C) ne sono stati rilasciati 74.515.

E i risparmi di energia primaria certificati nel 2019 sono pari a 957.091 TEP – Tonnellate Equivalenti di Petrolio. Il maggior numero delle richieste presentate nel 2019 si riferisce al settore industriale e anche la distribuzione dei titoli riconosciuti evidenziai questa tendenza.

In particolare, ai sensi del DM 28 dicembre 2012, il 58% dei TEE riconosciuti per l’anno 2019 si riferisce a progetti di efficienza energetica realizzati nel settore industriale, il 31% nel settore civile, il 5% da interventi relativi all’illuminazione e il 6% da interventi relativi al settore reti e trasporti.

Le novità del Decreto Rilancio 2020

L’attuale emergenza sanitaria legata al covid-19 ha impattato anche sulle dinamiche dei Certificati Bianchi, provocando un rallentamento nella gestione ordinaria dell’intero meccanismo e, soprattutto, complicando l’avvio di nuovi investimenti in efficienza energetica. Fattore che determinerà, a sua volta, una minore produzione di Certificati e che, dunque, accentuerà ulteriormente il problema di liquidità già emerso in questi anni.

Il Decreto Rilancio 2020 si inserisce in questo contesto, introducendo una serie di disposizioni finalizzate a fornire maggiore flessibilità al mercato dei Certificati Bianchi. In particolare, è stata stabilita una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, che durerà quindi fino al 30 novembre 2020. L’obiettivo è garantire al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

Un secondo comma, riferito esclusivamente ai Certificati Bianchi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), prevede l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che la normativa sinora vigente stabiliva invece al 1° gennaio dell’anno successivo.

Soprattutto, con l’applicazione della norma si permette anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando così i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti.

Infatti, l’emergenza Coronavirus, data la chiusura dei cantieri imposta dal lockdown, avrà come conseguenza quella di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate, mettendo in difficoltà le imprese che avevano investito sulla cogenerazione. Infine, un obiettivo parallelo è quello di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato.

Decreto 21 maggio 2021: quali novità per i certificati bianchi

Il nuovo decreto sui Certificati bianchi (Decreto 21 maggio 2021) stabilisce nuovi obiettivi per gli anni 2021-2024, inserendo una serie di misure innovative per aumentare il numero di certificati rilasciati e migliorare il funzionamento del meccanismo.

Per il 2020 è stata fissata una riduzione del 60% dell’obiettivo precedentemente fissato, passando da 7,1 milioni di TEE a 2,84 milioni.  I 4,26 milioni di TEE tagliati saranno oggetto di misure previste tra 2021 e 2024, per il raggiungimento degli obiettivi sull’efficienza energetica attesi al 2030.

Una importante novità introdotta dal Decreto di maggio 2021 riguarda la modifica degli obiettivi in corso d’opera. Questo significa che i Certificati Bianchi non scenderanno come prezzi.

Inoltre, sono state previste:

  • l’attivazione di strumenti di simulazione preventiva dei progetti;
  • la pubblicazione della banca dati di progetti approvati;
  • l’aggiornamento della guida operativa per l’accesso al meccanismo.

Il decreto prevede anche l’ampliamento degli interventi ammessi e dei soggetti partecipanti al meccanismo. E’ stata infatti introdotta la tipologia di “progetto di efficientamento energetico integrato” e, tra i soggetti, i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa e i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali.

Infine, il meccanismo prevede la possibilità di cumulare i certificati bianchi con i crediti di imposta a partire dal 1° gennaio 2020.

Giornalista freelance specializzato in tecnologia e in modo particolare in tematiche che hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana e su quella futura: smart energy, smart building, smart city.