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Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano
I certificati bianchi, o titoli di efficienza energetica (TEE) sono incentivi per favorire interventi di efficientamento energetico.
La diagnosi energetica (o audit energetico) viene stabilita dal Decreto Legislativo 102/2014 – recepimento della direttiva europea EED 2012/27/UE – la legge italiana di riferimento in tema di efficienza energetica. Il decreto, al comma 1 dell’articolo 8, precisa che le grandi imprese – quelle con oltre 250 dipendenti, con fatturato annuo al di sopra di 50 milioni di euro e le imprese energivore iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) – hanno l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale.
Vediamo cos’è e cosa significa diagnosi energetica.
Per una corretta definizione della diagnosi energetica è possibile fare riferimento al Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, secondo il quale la diagnosi energetica è “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.
La diagnosi energetica serve dunque per conoscere il reale utilizzo energetico di un edificio, di un gruppo di edifici, di un impianto produttivo o di un impianto industriale. In questo modo è possibile giungere, proprio tramite un audit, all’identificazione di tutte le opportunità di risparmio energetico e di ottimizzazione dell’efficienza energetica.
Sono obiettivi della diagnosi energetica:
La diagnosi energetica va fatta ogni quattro anni attraverso specifici soggetti autorizzati.
Si svolge attraverso alcune fasi, definite dalla norma CEI UNI TR 11428:2011 sulla gestione e diagnosi energetica e dalla CEI UNI EN 16247 – 2:2015 per la gestione energetica degli edifici.
Il primo passo consiste in un’indagine preliminare dell’ambiente nel quale è situata l’impresa energivora, con analisi di fattori quali il territorio e il clima. Definito il contesto, si analizzano i consumi dell’azienda, valutando lo storico delle bollette degli ultimi anni e le singole voci di spesa.
L’analisi energetica (o audit energetico) prevede la valutazione dei consumi orari dell’impresa energivora e di tutti i carichi aziendali, con lo scopo di identificare il modello energetico elettrico e termico. In questo modo è possibile elaborare, per ogni carico e macchinario, una stima del consumo annuo e definire il peso energetico percentuale.
L’analisi tecnologica consente infine di individuare aspetti critici e potenziali miglioramenti.
Al termine, è obbligatorio comunicare a ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – l’esito della diagnosi energetica condotta.
Per le imprese soggette all’obbligo che non eseguono per tempo la diagnosi energetica, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dai 4.000 ai 40.000 Euro. E se la diagnosi svolta non è conforme al Decreto, si applica una sanzione amministrativa che va dai 2.000 ai 20.000 Euro.
Il D.Lgs 102 del 4 luglio 2014 identifica i soggetti autorizzati a redigere la diagnosi energetica. L’analisi deve essere necessariamente svolta da una Energy Service Company (ESCo) o da un Esperto in Gestione dell’energia certificato (EGE).
Gli EGE, secondo quanto sancito dalla normativa, possono rispondere a due differenti profili professionali. Quello civile si occupa delle diagnosi nel campo degli insediamenti urbanistici, delle infrastrutture, trasporti, edilizia pubblica e privata, mentre quello industriale è specificamente formato per soddisfare le esigenze di diagnosi energetica nelle aziende produttive e industriali.
Il Decreto sull’efficienza energetica ha reso la diagnosi energetica obbligatoria per alcune tipologie di aziende, quali:
– grande aziende, con più di 250 dipendenti o con un fatturato superiore a 50 milioni di euro
– imprese energivore, ovvero a forte consumo di energia e sono iscritte a un particolare elenco
Si ricorda che dal 2018 la definizione di impresa energivora riguarda tutte le imprese che hanno un consumo energetico maggiore o uguale a 1 GWh.
Il Decreto Legislativo del 14 luglio 2020 n. 73 modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, introducendo nuovi obblighi. Ad esempio, viene introdotto l’obbligo per tutte le aziende energivore, indipendentemente dalla loro dimensione, di attivare almeno un intervento di efficienza energetica nell’intervallo di tempo di 4 anni che intercorre tra una Diagnosi Energetica obbligatoria e l’altra. O, in alternativa, le stesse imprese possono decidere di implementare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
La diagnosi energetica comporta evidenti benefici non solo per quanto riguarda l’impatto ambientale di aziende ed edifici, ma anche per l’impresa. Uno dei principali vantaggi è quello di conoscere in modo estremamente approfondito il funzionamento dell’intero sito, individuando eventuali criticità e margini di miglioramento, dando così modo di intervenire in maniera puntuale in favore dell’efficientamento energetico.
Di conseguenza, l’audit energetico si traduce in azioni mirate, che consentono di migliorare la gestione del sito e di ottenere un risparmio energetico (e, di conseguenza, economico) che varia dal 10% al 30%.
Attuando un monitoraggio periodico è inoltre possibile valutare l’impatto di ogni azione messa in campo e intervenire prontamente ogni volta risulti necessario.
Di contro, intraprendere un percorso di diagnosi energetica volontaria pone le aziende a fare i conti con la complessità burocratica.