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Dlgs 102/2014, novità, obblighi e aziende esonerate

Dlgs 102/2014, novità, obblighi e aziende esonerate

Il D.Lgs 102/2014 ha reso obbligatoria alle grandi imprese e alle aziende energivore la diagnosi energetica, ovvero la misura dell’energia consumata. Lo stabilisce, recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La data di scadenza della redazione della diagnosi è fissata, come già scritto, il prossimo 5 dicembre, mentre per la trasmissione a ENEA si va al 22 dicembre.

Come muoversi in questo senso? Marcello Salvio, ingegnere dell’Ente Nazionale Energia e Ambiente, ne ha parlato in occasione dell’Energy Management Conference, organizzato in questi giorni a Padova. Nell’occasione ha trattato il tema segnalando le ultime novità.

Diagnosi energetica, le novità di ENEA

La diagnosi energetica è il primo passo nello sviluppo di un piano di energy management aziendale e il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa.

Il suo scopo, spiega L’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, è comprendere come viene utilizzata l’energia all’interno dell’azienda e di identificare eventuali sprechi, in modo da poter ridurre i costi e aumentare la propria efficienza. Solo attraverso l’audit si può capire come viene impiegata l’energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l’impiego.

L’esecuzione di una diagnosi può essere suddivisa in varie fasi che comprendono: i contatti preliminari, l’incontro di avvio, la raccolta dati, l’attività in campo, l’analisi, il rapporto e l’incontro finale.

«Se 5 anni fa c’erano grossi dubbi su cosa si dovesse fare, oggi invece disponiamo di strumenti, le conoscenze: ora tocca alle imprese e agli attori del settore operare», ha sottolineato l’esperto ENEA, che sul tema ha realizzato un portale dedicato. Si tratta di Audit102, dedicato alla trasmissione delle diagnosi energetiche secondo quanto previsto dall’articolo 8 del già citato Decreto Legislativo 102 del 2014, altrimenti conosciuto come “Legge 102”.

Tra le novità introdotte, il portale web fornisce la possibilità di registrare e trasmettere le diagnosi a cura delle Imprese per i siti di propria titolarità. Ricorda, inoltre, l’obbligo di registrazione per i soggetti incaricati della redazione degli audit energetici (ESCo, EGE, Energy Auditor, ISPRA) o della trasmissione della documentazione ISO 50001/14001. Infine offre la possibilità di trasmissione delle diagnosi a cura dei soggetti incaricati.

All’interno del portale è presente un manuale d’uso con molte informazioni specifiche, relative agli obblighi ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/2014, al ruolo delle imprese e dei soggetti incaricati; inoltre comprende informazioni utili sulla documentazione e i dati da caricare e sulla rendicontazione annuale dei risparmi conseguiti.

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Le aziende esonerate e quelle particolari

Poste le novità, è bene conoscere le aziende che devono sottoporsi alla diagnosi energetica. Abbiamo già ricordato che le aziende soggette all’obbligo sono le grandi imprese e le energivore.

Ci sono però, anche in queste categorie, delle eccezioni. Sono esonerate le imprese che adottano uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione – specifica il Ministero dello Sviluppo Economico nei Chiarimenti dedicati – che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al Dlgs 102/2014.

In ogni caso, vale anche per queste l’obbligo di comunicare all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione energetico.

Ci sono altre due altre condizioni particolari. In una vi rientrano le imprese energivore che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

In questo caso, sono tenute a eseguire le diagnosi con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Un’altra condizione è quella in cui rientrano le imprese soggette a diagnosi situate in prossimità (entro 1 km di raggio) a reti di teleriscaldamento o vicine a impianti cogenerativi ad alto rendimento. In questo caso, l’audit energetico “contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento”.

La legge considera anche il caso delle imprese straniere. Lo specifica sempre il dicastero dello Sviluppo economico: se risultano collegate a più realtà italiane, queste ultime andranno considerate come collegate tra loro e la straniera avrà la sola funzione di collegamento.

Impresa autonoma, associata e collegata: cosa dice la legge

Nei chiarimenti ministeriali si parla anche di impresa autonoma, associata e collegata. Questa distinzione è utile ai fini del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa.

L’impresa autonoma è una realtà totalmente indipendente, ossia senza alcuna partecipazione in altre imprese e di altre imprese oppure ne detiene una percentuale inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voto.

L’impresa associata, invece, è quell’impresa che detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale e di un’altra impresa e/o è partecipata da altra impresa per le medesime percentuali.

Un po’ più complessa la definizione di “collegata”. Può essere tale l’impresa in cui un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Oppure può esserlo nel caso in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

Inoltre, risulta tale l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole. Infine, possono essere collegate le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Diagnosi energetica nelle imprese multi sito

Un accenno va fatto anche sulle imprese multi sito. Si tratta di quelle realtà produttive «costituite da enne siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA, oppure il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o collegate, ha la possibilità di eseguire la diagnosi solo su un gruppo significativo dei propri siti…», ha spiegato Salvio, illustrando la normativa.

Inoltre, specifica che nell’effettuare la trasmissione dei dati all’ENEA, l’impresa multi sito deve elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando quindi i siti che intende sottoporre a diagnosi (e per la seconda diagnosi anche quelli con consumi monitorati) e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti attraverso uno specifico file di clusterizzazione. Ma di questo avremo modo di parlarne in modo approfondito più avanti.

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Giornalista freelance specializzato in tecnologia e in modo particolare in tematiche che hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana e su quella futura: smart energy, smart building, smart city.