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Diagnosi Energetica: Cos’è e Come Funziona
Cos’è, come funziona, perché va effettuata, obblighi e vantaggi. Tutto sulla diagnosi energetica per le imprese.
Un passo importante sulla strada dell’efficienza energetica degli edifici. La Camera ha dato l’ok definitivo al disegno di legge di delegazione europea 2018 che recepisce, tra le altre norme comunitarie, la direttiva UE 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, più conosciuta come EPBD (Energy performance of buildings directive), e la 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Nel documento della Camera vengono anche ricordati i termini di recepimento delle direttive: nel caso della “nuova EPBD” è fissato al 10 marzo 2020.
La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea.
Entrata in vigore il 9 luglio 2018, la direttiva 2018/844 ha l’obiettivo di promuovere una maggiore diffusione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, per ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Dovrà essere recepita dall’Italia entro il 10 marzo 2020 e si struttura in cinque articoli.
Ciò che emerge dal disposto è l’impegno dell’Unione Europea a ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e a elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050, consapevole del fatto che al parco immobiliare è riconducibile circa il 36% per cento di tutte le emissioni di CO2 nell’UE.
Nel primo articolo della direttiva si va a modificare e a integrare in più punti la precedente EPBD. In particolare vengono trasferite le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine non solo per fronteggiare rischi di incendi e attività sismica ma anche per migliorare l’efficienza energetica. A tal fine, si introduce nella Direttiva 2010/31/CE un nuovo articolo che disciplina la strategia di ristrutturazione a lungo termine la cui finalità è:
“ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero”.
Quando si parla di interventi sull’esistente si evidenziano azioni e politiche finalizzate a stimolare i deep retrofit, ovvero ristrutturazioni profonde. La nuova Direttiva integra tale disposto, stabilendo, tra l’altro, che all’interno delle Strategie nazionali possa essere contemplata l’introduzione di un sistema facoltativo di “passaporto” di ristrutturazione degli edifici.
Anche il documento della Camera evidenzia che nella strategia è fissata per ogni Stato membro una tabella di marcia in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre nell’UE le emissioni di gas serra dell’80-95% sempre rispetto al 1990.
La Direttiva europea prevede uno specifico articolo della precedente EPBD che riguarda l’ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l’edilizia e integra nuove previsioni, concernenti la mobilità elettrica e l’indicatore degli edifici all’intelligenza. L’obiettivo dell’indicatore (per sapere cos’è, consigliamo di leggere l’articolo dedicato) è “sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate”. Gli Stati membri debbono introdurre l’obbligo di installare nei nuovi edifici, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di questi dispositivi è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, sempre laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.
La Commissione viene delegata ad adottare, entro il 31 dicembre 2019 un atto delegato integrativo della Direttiva in esame ed istitutivo di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con la quale esso dev’essere calcolato il quadro generale comune per la valutazione di tale predisposizione.
In materia di building automation, la stessa direttiva introduce l’obbligo per gli Stati membri di stabilire i requisiti affinché, dove possibile,
“gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell’aria anche combinati con impianti di ventilazione siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.”
Per gli Stati membri, segnala la stessa, è data facoltà di stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:
a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l’efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;
b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell’energia.
La relazione illustrativa al ddl di delegazione evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il recepimento in UE delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un’attività edilizia supplementare collegata all’energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. “La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell’Unione europea corrisponderà a un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro”.
Lo stesso documento della Camera, riprendendo quanto segnalato nella Direttiva, evidenzia un problema legato allo stato dell’arte in materia di efficientamento energetico del parco immobiliare. Nonostante negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell’efficienza del settore grazie all’applicazione delle direttive precedenti, l’efficientamento del parco immobiliare esistente procede “ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all’enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione.”
Di qui l’input all’intervento normativo in esame. Recependo la direttiva 2010/31/UE in materia di certificazione energetica degli edifici, è stato introdotto l’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica. Si ricorda, tra l’altro, che sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, un disposto normativo ha introdotto che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici pubblici di nuova costruzione, scuole comprese, devono essere edifici nZEB, ovvero a energia quasi zero e che dal 2021 la disposizione è estesa a tutte le nuove costruzioni.