I Criteri Ambientali Minimi (CAM) – ovvero i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente per le varie fasi del processo di acquisto per individuare la soluzione, il prodotto o il servizio migliore dal punto di vista ambientale – forniscono alcuni importanti riferimenti sul progetto e il servizio dell’illuminazione pubblica, oltre che su tutta una serie di prodotti, servizi e adeguamenti.
Per l’illuminazione pubblica, ci riferiamo in particolare ai CAM:
Illuminazione Pubblica (fornitura e progettazione)
Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
Illuminazione Pubblica (servizio).
Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018).
L’esperto Matteo Seraceni, consulente per il Gruppo di Lavoro CAM IP presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ci chiarisce in questo approfondimento alcuni aspetti fondamentali legati ai Criteri Minimi Ambientali e al progetto illuminotecnico.
Il progetto illuminotecnico e i CAM IP
Il progetto di illuminazione pubblica è materia complessa, perché necessita di competenze multi-settoriali (fisica, fisiologia, architettura, psicologia – solo per citarne alcune) e una discreta esperienza sul campo. Se, infatti, da un lato, il fenomeno fisico è noto, dall’altro l’illuminotecnica (intesa come disciplina che organizza la luce per lo spazio umano) evidenzia un carattere essenzialmente tecnico/pratico.
Nei “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” (di seguito chiamati “CAM IP”) viene espressa tale complessità nel paragrafo dedicato alla qualificazione dei progettisti di cui riportiamo il testo.
4.3.2 Criteri di base per la selezione dei candidati
4.3.2.1 Qualificazione dei progettisti
“Il progetto di un impianto di illuminazione comprende aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell’impianto stesso. L’offerente deve disporre di personale con le competenze necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l’impianto e i singoli apparecchi anche al fine di ridurne gli impatti ambientali”.
Il progettista deve essere in grado di governare i molteplici aspetti di un progetto, garantendo al contempo il minimo impatto ambientale.
Viene anche posto l’accento sulla differenziazione fra progettista elettrico e progettista illuminotecnico, poiché le due progettazioni afferiscono ad ambiti diversi e complementari e non è affatto detto che un progettista elettrico possa essere sufficientemente formato nel campo illuminotecnico (e viceversa).
Infine, per il progettista elettrico esistono già dei riferimenti normativi nazionali (derivabili da quanto espresso nel D.M. 37/08) – mentre per il progettista illuminotecnico i CAM IP sono ad ora l’unica fonte del diritto a cui fare appello.
Per questo motivo si è voluto definire un impianto regolatorio non troppo vincolante, ma che potesse offrire alcune indicazioni utili sulla qualifica del progettista.
Progettista dell’impianto elettrico vs progettista illuminotecnico
“Il progettista dell’impianto elettrico, interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, dovrà essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.”
“Il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno o esterno all’organizzazione dell’offerente, deve possedere i seguenti requisiti:
Essere iscritto all’ordine degli ingegneri/architetti o all’ordine dei periti, ramo elettrico o a una associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
Aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare;
Non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telegestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all’interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
L’apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI *A++, se prima del 31/12/2020
L’apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI *A3+, se prima del 31/12/2025
L’apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell’impianto rientra nella classe IPEI *A4+, se dopo il 1/1/2026.”
Progettazione di opere di urbanizzazione primaria: i nodi da sciogliere
Rispetto ai requisiti espressi dai CAM IP, largamente condivisi al tavolo di lavoro, stupisce a mio parere la recente sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.7587 del 30 novembre 2020, che ha concluso la lunga disputa processuale iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria.
A mio modo di vedere non trova infatti giustificazione l’accostamento della progettazione illuminotecnica (sottolineo progettazione illuminotecnica – non impiantistica o elettrica) alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria: come si diceva sopra, una cosa è la struttura dell’impianto, una cosa è il corretto dimensionamento del fenomeno luminoso.
In ogni modo, occorrerà rivedere questo paragrafo alla luce della sentenza, cercando di evidenziare ulteriormente le peculiarità del progetto della luce e dell’evoluzione tecnico/normativa, ovvero:
Nessun corso di laurea in ingegneria fornisce corsi specialistici sull’illuminazione (l’unico esame assimilabile potrebbe essere quello di “fisica tecnica”).
Il collaudo degli impianti di illuminazione pubblica si riferisce a un collaudo impiantistico (ai sensi del D.M. 37/08 o della Legge 01/03/68, n. 186) e non prevede valutazioni illuminotecniche (a rimarcare la distinzione fra impianto e luce): questo a mio parere corrobora la distinzione fra progettista elettrico e illuminotecnico.
La legge 4/2013 ha aperto la strada per professioni non organizzate in ordini o collegi e sarebbe auspicabile la creazione di una sezione dedicata ai professionisti della luce.
L’Ente Nazionale di Unificazione sta lavorando a una norma dedicata ai requisiti dei professionisti della luce.
I sistemi di illuminazione si sono evoluti negli ultimi anni seguendo una curva esponenziale e sono entrati di fatto nel novero delle tecnologie IoT: questo significa che i professionisti devono continuamente aggiornarsi e scontrarsi con le difficoltà sul campo per potersi definire realmente esperti.
La richiesta di esperienza di progettazione per gli ultimi 5 anni è un requisito facile da verificare e la possibilità di adempiere alla richiesta anche come collaboratore consente ai giovani ingegneri di accumulare qualifiche importanti.
L’ultimo punto è un modo per incentivare il coinvolgimento di un progettista della luce anche quando si tratta di piccoli progetti e forniture, viste le evoluzioni nell’efficienza dei sistemi LED, potrebbe essere rivisto al rialzo oppure espresso in termini differenti.
Riqualificazione urbana e progettazione nei criteri minimi ambientali
I Criteri Ambientali Minimi non si fermano al singolo progettista, ma mettono l’accento anche sul fatto che, trattandosi di interventi che riguardano ambienti urbani e architettonici, occorrono competenze specialistiche, che oggi difficilmente un singolo professionista può padroneggiare.
Per questo motivo all’interno dei “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (di seguito chiamati “CAM SERVIZIO”) le valutazioni riguardanti la riqualificazione urbana rivestono particolare importanza.
Non è certo compito dei Criteri Ambientali Minimi fornire indicazioni sul tema della progettazione urbanistica, ma anche in questo caso si ritiene necessario fornire alcune linee guida che possono fare da struttura per bandi o progetti di illuminazione.
CAM: Definizione di riqualificazione urbana
Di seguito la definizione presente nei CAM SERVIZI:
Riqualificazione urbana: l’attività (sia essa di ola analisi oppure di progettazione e di lavori) in conseguenza della quale l’impianto di illuminazione viene integrato all’interno degli strumenti urbanistici generali e attuativi ovvero l’impianto di illuminazione viene integrato all’interno di una progettazione architettonica e urbanistica più ampia. Fanno parte della riqualificazione urbana anche strumenti di pianificazione dedicati, come piani della luce o similari.
La scheda 6 fornisce le modalità per il calcolo dell’indice prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla riqualificazione urbana dell’impianto di illuminazione (il punteggio è su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3) che corrisponde alla lettera “D”.
La riqualificazione urbana è infatti una delle 6 aree che fanno parte degli indici prestazionali degli impianti e, in quanto a importanza, viene prima rispetto ai sistemi intelligenti.
D Riqualificazione urbana
L’illuminazione deve essere coerente e parte integrante degli strumenti di pianificazione urbana. Si dovranno pertanto inserire gli interventi di riqualificazione dell’impianto all’interno di un quadro più ampio di pianificazione urbanistica (grazie anche a strumenti come Piani della Luce o Piani Regolatori che contengano indicazioni sullo sviluppo e la funzionalità dell’illuminazione pubblica). Allo stesso modo occorrerà porre particolare attenzione alla caratterizzazione di aree e valenza storica e architettonica attraverso progetti ad hoc, così come alla scelta accurata delle sorgenti luminose in relazione a ogni ambito illuminato – evitando, per quanto possibile, di appiattire la progettazione a mera illuminazione stradale.
Criteri premianti per l’aggiudicazione di appalti
All’interno dei CAM IP viene ribadita la necessità di un progetto che si avvalga di competenze progettuali in più settori nel criterio premiante dedicato alla qualificazione del progettista.
Chiaramente non tutti i progetti richiedono team progettuali strutturati; per questo l’indicazione è stata inserita all’interno dei criteri premianti.
4.3.4 Criteri premianti (criteri di aggiudicazione)
Fermo restando il rispetto dei criteri di base (specifiche tecniche e clausole contrattuali), nel caso di appalti con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono essere utilizzati i seguenti criteri.
4.3.4.1 Qualificazione del progettista
Ove pertinente, vengono assegnati punti premianti all’offerente che ha specifiche competenze in ambito urbanistico, ambientale, storico paesaggistico o che ha collaborato per la stesura del progetto con soggetti che hanno tali competenze al fine di rendere il processo di progettazione illuminotecnica significativamente integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione.
Verifica: l’offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni…) e/o l’esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni.
Non è poi detto che la presenza di professionisti qualificati possa da sola garantire la qualità dell’impianto di illuminazione: per questo diversi paragrafi dei CAM IP e dei CAM SERVIZI sono dedicati al corretto approccio metodologico e alle caratteristiche che i progetti devono possedere.
L’Ing. Matteo Seraceni è lighting designer professionista e consulente per il Gruppo di Lavoro CAM IP presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.