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FER1: cos’è il Decreto Rinnovabili e come funziona
Il Decreto FER1 promuove la produzione di energie rinnovabili e la creazione di nuovi impianti. Vediamo come funziona e come si può accedere agli incentivi.
Sul fronte delle rinnovabili c’è una grande novità. Il “decreto RED II”, o più precisamente il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva europea UE 2018/2001 sull’uso delle FER, entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre. La finalità della normativa è accelerare il percorso di crescita sostenibile dell’Italia e di transizione energetica. E la persegue mediante disposizioni in materia di impiego di energia da fonti rinnovabili che siano coerenti agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) e 2050 (net-zero).
La RED II definisce tutto quello che serve per raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di FER attesi al 2030: meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Inoltre, riporta le disposizioni necessarie ad attuare le misure del PNRR sempre sul tema di fotovoltaico, eolico e altre fonti, in conformità con il PNIEC.
Questa decisione, arrivata con un certo ritardo, si spera possa riattivare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, anche attraverso le Comunità energetiche, di cui la RED 2 è stata la “madre”: è stato proprio la Renewable Energy Directive 2018/2001 a introdurre per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di autoconsumo collettivo e di CER sotto forma di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e di “Comunità di Energia Rinnovabile”.
Sempre a proposito di rinnovabili, la RED II, nei vari punti, riporta delle note riguardanti aspetti importanti del processo decisionale su come e dove debbano essere sviluppate le rinnovabili. Tali fonti sono specificate al punto 2: per energia da fonti rinnovabili s’intendono eolico, solare termico e fotovoltaico, geotermica, energia dal mare in tutte le sue forme, idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Tra le definizioni non mancano quelle di autoconsumo e di comunità energetiche, ormai parte integrante dello scenario energetico. Proprio sulle comunità energetiche rinnovabili vengono dedicati diversi punti per specificare non solo la loro definizione, ma anche la loro modalità di interazione con il sistema energetico e anche stabilire un adeguato sistema di monitoraggio e di analisi del sistema.
Sui regimi di sostegno, il decreto specifica che per i grandi impianti, con potenza pari o superiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso. Per gli impianti di piccola taglia, inferiori a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo diversi meccanismi. Tra questi si legge, per esempio, che per gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo si può accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente.
La RED 2 promuove l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo e stabilisce le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di energy storage nonché con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR.
Circa i meccanismi di asta, il Dlgs specifica diverse questioni. Una in particolare è legata agli impianti di potenza superiore a 10 MW, per i quali può essere avviata una fase sperimentale nella quale:
su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilascia parere di idoneità all’accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica;
agli impianti dotati dell’idoneità per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamente l’offerta economica al ribasso, ferma restando la fissazione di termini per l’entrata in esercizio;
Il recepimento della RED 2 era particolarmente atteso da tutti coloro che lavorano nel settore energetico.
Secondo Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano, il decreto “è un passo importante e necessario per la transizione energetica che l’Italia attendeva da tempo”. Lo stesso specifica:
“Nel testo è chiara l’intenzione del Governo di proseguire lo snellimento della burocrazia avviato dal DL Semplificazioni con l’obiettivo di recuperare il forte ritardo accumulato nel percorso di decarbonizzazione e consentire l’installazione di 70 nuovi GW di impianti rinnovabili, un’opportunità che porterà al nostro Paese 90.000 nuovi posti di lavoro e 100 miliardi di investimenti privati nel solo settore elettrico”.
Per quanto riguarda le associazioni di rappresentanza degli operatori delle fonti rinnovabili, si evidenzia il plauso di AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali al nuovo decreto “La direttiva sulle energie rinnovabili, così come recepita, garantisce l’utilizzo di biocombustibili certificati per l’accesso agli incentivi, esplicitando i percorsi necessari per verificare l’utilizzo di biocombustibili di qualità conforme o superiore a quella richiesta per il corretto funzionamento dell’impianto termico”. La stessa associazione sottolinea che il nuovo testo accoglie le proposte migliorative presentate dall’associazione e riconosce il contributo delle nuove tecnologie di generatori di calore a biomassa, impianti ibridi e micro-cogeneratori, per la decarbonizzazione del riscaldamento.
Per quanto riguarda FIPER – Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili, rappresentante le imprese che operano nella filiera biomassa-energia, “Il vero banco di prova saranno i prossimi decreti attuativi, la cui emanazione è prevista entro 180 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. (vedasi biogas/biometano art. 11), che dovranno colmare il ritardo accumulato e dare un forte segnale al mercato” ha affermato il suo presidente Walter Righini.
Sempre in tema di rinnovabili e norme, RED 2 dedica anche spazio ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale. Sul biometano in particolare, come rileva il CIB – Comitato Italiano Biogas, il Decreto introduce i primi elementi di attuazione di progetti e riforme del PNRR comprese quelle dedicate allo sviluppo del settore biogas e biometano.
Secondo l’opinione di Andrea Poggio, della segreteria nazionale Legambiente, si fa fatica però a vedere un rilancio:
“nel testo uscito dal governo: da tre mesi a un anno per firmare i decreti attuativi (in gran parte affidati al Mite) e, soprattutto, l’obbligo di passare per Ministero e Regioni per definire finalmente le aree idonee dove poter installare pannelli solari, generatori eolici e impianti a biogas”.
In tema di trasporti “c’è un timido innalzamento del livello di ambizione (dal 10 al 16%) al 2030. Inoltre si includono nella conta tutti i settori dei trasporti (ferroviario, aereo e navale). Ma lo sforzo non è proporzionato all’obiettivo nazionale complessivo (-55%) e, soprattutto, si escludono dall’obiettivo e dai meccanismi incentivanti le rinnovabili elettriche”.