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Prestazione energetica in edilizia: cosa ci si aspetta dal nuovo Decreto 2020

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Prestazione energetica in edilizia: cosa ci si aspetta dal nuovo Decreto 2020

alessio vannuzziL’opinione

Alessio Vannuzzi, appassionato di tecnologia e innovazione, dopo la laurea in Ingegneria si dà alla libera professione come progettista, dedicandosi all’evoluzione impiantistica in tutte le sue forme. Dopo dieci anni di esperienza, si definisce un “sarto della casa e degli edifici”.


La bozza è pronta, ma l’iter legislativo deve fare il suo corso: stiamo parlando dello schema di dlgs 28 gennaio 2020 sulla prestazione energetica in edilizia che, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri lo scorso 29 gennaio, è in attesa che venga emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di Decreto recepisce la Direttiva europea 2018/844 (nota come EPBD III) e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. La data ultima per il recepimento da parte degli Stati membri è fissata al 10 marzo 2020, ma l’emergenza Coronavirus sta dilatando i tempi.

In attesa dei successivi step e di leggerne la versione definitiva, sono legittime alcune domande sul modo in cui il nuovo Decreto sulla prestazione energetica degli edifici farà propri determinati contenuti della direttiva europea 844. Vediamo quali, in compagnia di Alessio Vannuzzi, esperto di progettazione impiantistica.

Indice SRI degli edifici e Attestato di Prestazione Energetica: come verranno recepiti?

La Direttiva europea 2018/844, lo ricordiamo, ha segnato un cambiamento importante. Non tanto in quanto a obblighi – per i quali si rifà a quelli previsti dalla Direttiva 2010/31/UE (conosciuta come EPBD), che ha introdotto il concetto di NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero “edificio a energia quasi zero” – bensì in quanto al ruolo da assegnare all’edificio nella trasformazione in senso “sostenibile” della società, rimarcando come, al di là dell’efficienza energetica, gli interventi edilizi dovrebbero risolvere anche le problematiche legate alle “condizioni di benessere climatico degli ambienti interni, alla sicurezza e ai rischi connessi all’attività sismica”.

La Direttiva non interviene sul “come” raggiungere tali obiettivi, lasciando a ognuno degli Stati UE la definizione di una strategia ad hoc. Strategia che deve prevedere una riqualificazione a lungo termine, per arrivare a disporre di un parco immobiliare de-carbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando così la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a “energia quasi zero, vale a dire NZEB.

Tra i punti chiave della Direttiva, c’è, invece, l’introduzione dello “Smart Readiness Indicator” (SRI), ovvero l’ “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”, un sistema comune per gli Stati UE al fine di determinare la capacità degli edifici di migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni complessive. Questo sistema si fonda su un indicatore, lo SRI, appunto, e su una metodologia specifica per calcolarlo. Commenta Alessio Vannuzzi:

“Tra gli aspetti del nuovo Decreto che maggiormente interessano il mio ambito professionale, c’è proprio quello relativo allo Smart Readiness Indicator degli edifici. In particolare, mi incuriosisce come il nuovo Decreto sulla prestazione energetica in edilizia recepirà questo passaggio della Direttiva europea 844. Più nel dettaglio, c’è da capire se l’SRI verrà inserito all’interno del certificato energetico, rientrando, in questo modo, a tutti gli effetti, tra le metodologie di calcolo e di valutazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) – strumento di controllo che sintetizza le prestazioni energetiche degli edifici – o se, invece, verrà demandato a una valutazione a sé stante. E, se così sarà, a chi verrà affidata questa valutazione? Sono domande che, come progettista, mi pongo”

Efficienza energetica e integrazione tecnologica: l’importanza dell’esperto BACS – Building Automation Control System

Nell’edificio intelligente, nello Smart Building, la tecnologia è fondamentale, ma in un’ottica di integrazione di sistemi, cioè attraverso dispositivi che puntino alla convergenza di soluzioni in tema di efficienza energetica, sicurezza e comfort. E, a tale scopo, sono altresì fondamentali figure professionali dalle competenze tecniche trasversali certificate. Continua Vannuzzi:

“Si va verso gli edifici intelligenti, eppure si continua ancora a ragionare su figure professionali distinte quali l’elettricista, l’allarmista, il meccanico, senza prevedere figure di tipo trasversale come i System Integrator o gli esperti in Building Automation Control System (BACS). Ecco, personalmente, sono molto curioso di vedere se – e come – il nuovo Decreto porterà novità anche in merito a tali figure”

I sistemi BACS – Building & Automation Control System, ovvero sistemi di controllo e automazione dell’edificio, rappresentano preziosi strumenti per la riduzione dei consumi energetici degli edifici: hanno il compito di controllare e regolare al meglio gli impianti tecnologici del building, in risposta al cambiare delle condizioni ambientali esterne, con l’obiettivo di assicurare sempre comfort e, al tempo stesso, di ridurre i consumi.

A definire i requisiti minimi riguardanti le funzioni di controllo, automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono all’efficienza energetica e parlare di sistemi BACS è stata la UNI EN 15232-1:2017. Rimarca l’esperto di progettazione impiantistica:

“La norma UNI EN 15232-1:2017 ha definito, sì, le figure di esperti BACS, ma in realtà questa figura professionale non è mai definitivamente delineata, non è mai stato definito il suo percorso formativo e di certificazione. Spero che, col nuovo Decreto, sia fatta maggiore chiarezza su quelli che devono essere gli “esperti” di Smart Building, ovvero coloro che, nel concreto, devono occuparsene dal punto di vista tecnico, garantendone un controllo e una gestione puntuali”.