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Decarbonizzazione: Cos’è, Come Funziona e la Situazione in Italia
Strategie e obiettivi della decarbonizzazione e della neutralità climatica. Cosa prevede e qual è la situazione dell’Italia rispetto agli obiettivi europei.
Con la Raccomandazione (UE) 2024/2143 del 29 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 agosto, la Commissione europea fornisce precisi orientamenti per l’interpretazione dell’Articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, evidenziando l’importanza del principio “efficienza energetica al primo posto”. Questo principio, già definito nel regolamento (UE) 2018/1999, è centrale nella strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico e la decarbonizzzione.
La direttiva (UE) 2023/1791, che rifonde la precedente direttiva 2012/27/UE, introduce per la prima volta condizioni pratiche per l’applicazione del principio “energy efficiency first”. Adottata il 13 settembre 2023, questa direttiva aumenta significativamente gli obiettivi per il 2030 in termini di efficienza energetica, ponendo questo aspetto al centro delle decisioni strategiche e degli investimenti.
L’articolo 3 della direttiva, in particolare, obbliga gli Stati membri a valutare soluzioni di efficienza energetica in tutte le decisioni strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti, non solo nei sistemi energetici ma anche nei settori non energetici. Gli Stati membri devono inoltre introdurre meccanismi di monitoraggio e promuovere metodologie di analisi costi-benefici per facilitare l’applicazione del principio.
Per «soluzioni di efficienza energetica» – si legge nella Raccomandazione – si potrebbero intendere le tecnologie, i processi e le pratiche che riducono o modificano nel tempo la quantità di energia necessaria per offrire lo stesso livello di prestazioni, servizi o beni.
Queste soluzioni potrebbero consistere in:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 obbliga gli Stati membri a garantire che, nelle decisioni strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti, vengano valutate queste soluzioni di efficienza energetica, quando disponibili e in grado di soddisfare gli stessi obiettivi strategici o fabbisogni.
Per esempio, nel settore energetico, possibili alternative alla costruzione di nuove infrastrutture includono la gestione della domanda, la ricarica intelligente per i veicoli elettrici, e il miglioramento dell’efficienza energetica degli apparecchi e dell’illuminazione. Infine, la direttiva estende l’applicazione del principio “l’efficienza energetica al primo posto” anche ai settori non energetici, che sono definiti come quei settori che consumano energia ma non si occupano della sua produzione, trasmissione o distribuzione, includendo edifici, trasporti, agricoltura e finanza tra gli altri. E nel settore non energetico, per gli edifici ad esempio, si considerano ristrutturazioni energetiche, sistemi di automazione e controllo, e l’integrazione di energie rinnovabili come il fotovoltaico.
Gli Stati membri sono dunque invitati a seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della Raccomandazione (UE) 2024/2143, al fine di recepire correttamente nell’ordinamento nazionale l’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791.